Molto spesso, l’accesso al credito delle aziende, viene accordato dalle banche condizionatamente alla sottoscrizione di un preciso impegno fidejussorio che i soci si trovano costretti ad onorare, in via personale, in quanto proprietari di fatto delle aziende. Al momento della sottoscrizione delle fidejussioni non si ha, tuttavia, né il tempo né il desiderio di approfondire la serie di clausole, riportate per lo più in caratteri di dimensioni “lillipuziane”, che sono comprese all’interno della modulistica predisposta per formulari dalla banca. Tali clausole, studiate dai legali dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ovvero dall’organismo di categoria delle banche, codificano di fatto uno sbilanciamento a danno del fidejussore che risulta impossibilitato, in larga parte, a difendersene. Eppure, a tutela dei suoi diritti esistono una serie di garanzie, tra le quali annoveriamo la Legge Antitrust, il Codice del Consumo e le sentenze della Corte di Giustizia Europea, tutti aspetti che solo adesso si cominciano a valutare nella giusta dimensione. Si consideri, ad esempio, come già nel 2005 la Banca d’Italia (all’epoca autorità garante antitrust nel settore creditizio) sanzionò tre fra le tante clausole comprese all’interno dello schema ABI delle fidejussioni omnibus, in quanto frutto evidente di un’intesa di cartello, lesiva dei più basilari principi di una sana concorrenza. Le banche, di fatto, ignorarono il provvedimento Bankitalia e continuarono bellamente ad inserire, all’interno dei loro formulari, le tre clausole incriminate, ancora oggi quasi sempre presenti. Finalmente, solo nel 2017, una prima pronuncia della Corte di Cassazione ha dichiarato nulle le fidejussioni che contengono i tre citati punti. Come purtroppo spesso accade nel nostro paese, il dibattito interpretativo è ancora oggi aperto e si contrappongono due posizioni. Una prima posizione sostiene che la nullità delle tre previsioni travolge la validità dell’intera fidejussione, una seconda invece fa discendere, dalla presenza delle clausole all’interno del testo, la sola nullità delle medesime, mantenendo quindi la validità della fidejussione relativamente a tutti gli altri aspetti; E’ evidente che qui ci si addentra in un terreno interpretativo che non è il caso di esplorare in questa sede (sono, per quanto ovvio, disponibile di persona ad approfondire l’argomento). Mi limito ad osservare però, che, anche l’interpretazione più restrittiva può comportare per il fidejussore vantaggi davvero significativi. E’ quindi il caso di riportare di seguito le tre clausole giudicate nulle da Bankitalia con la possibilità di controllare se le stesse siano presenti all’interno dei documenti di garanzia firmati. Se così fosse, un domani ci si potrebbe avvantaggiare…(soprattutto la seconda clausola, che come già detto è illecita, trova spesso applicazione in questi contratti). Per qualsiasi richiesta di informazioni o approfondimenti contattatemi a st.andreaferrari@gmail.com Dott. Andrea Ferrari Perito Econometrico