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RUBRICA RAPPORTO AZIENDA - BANCA

2021-06-23 11:22

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banca contocorrente documentazione data apertura chiusura,

RUBRICA RAPPORTO AZIENDA - BANCA

In questo articolo delineiamo l’identikit del conto corrente affidato ideale

Nel mio primo intervento ho precisato che gli attuali orientamenti giurisprudenziali inducono cautela nell’intraprendere un’azione giudiziale per recuperare quella quota di interessi, di commissioni etc. che, si ritiene, la banca abbia percepito in eccesso; ho aggiunto però che il ricorso a criteri selettivi consente, anche oggi, di individuare situazioni in cui può valere la pena promuovere azioni di recupero.


Comincerei, quasi per gioco, a precisare l’identikit del conto corrente affidato ideale allo scopo.



  • Data apertura conto


Meglio se antecedente al 01/07/2000.  


I contratti siglati prima di tale data contenevano, infatti, l’illecita previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (per i clienti), ed annuale per quelli attivi. Se la banca - come quasi sempre avvenne - non acquisì in epoca successiva uno specifico accordo scritto che legittimasse il regime entrato in vigore nel III trimestre del 2000, ovvero quello della pari capitalizzazione trimestrale delle competenze attive e passive, né la prima modalità né la seconda possono considerarsi legittime (in questo senso si è pronunciata, negli ultimi due anni, per ben quattro volte, la Corte di Cassazione).  


Risultato: si potrà pretendere la rimozione dell’effetto anatocistico delle capitalizzazioni trimestrali degli interessi dalla data di apertura del conto fino a tutto il 31/12/2016.


In altri termini, si storneranno gli interessi addebitati trimestre per trimestre, annullandosi la relativa attitudine a produrre essi stessi altri interessi; le competenze medesime verranno addebitate in unica soluzione, indipendentemente dalla data di maturazione, alla fine del rapporto. Inutile dire che i risparmi saranno tanto più rilevanti, quanto più ampio sarà il periodo interessato e quanto più alti saranno stati i tassi applicati.  



  • Data chiusura conto


Entro 10 anni. Sui conti correnti la prescrizione decennale non opera dalla data delle singole operazioni, ma dalla data di chiusura del conto. Quindi anche gli interessi pagati, per esempio, trenta anni fa possono essere oggetto di rimborso, ricorrendo l’unica condizione che la relazione di c/corrente non sia stata estinta, appunto, da più di un decennio.



  • Utilizzo corretto dell’affidamento


L’argomento è molto tecnico e di difficile immediata comprensione. Non delineerò le premesse teoriche ma passerò direttamente ad enunciare le conseguenze concrete. Basti, cioè, qui dire, a parziale eccezione di quanto appena affermato al punto precedente, che se il fido è stata utilizzato, come poteva succedere spesso in passato, in costante supero, la prescrizione opererà, eccezionalmente, dalla data dell’operazione e, quindi, non si potranno recuperare gli interessi pagati in epoca anteriore ai dieci anni. Voglio cioè sottolineare come il costante utilizzo degli affidamenti all’interno del limite dell’accordato di fido è il presupposto per ottenere i rimborsi più significativi.



  • Disponibilità della documentazione  


L’avere conservato i contratti e larga parte degli estratti conto più risalenti nel tempo è sicuramente utile. Ad eventuali carenze si può però porre un rimedio quanto meno parziale, richiedendo alla banca la documentazione nei termini previsti dall’art. 119 TUB (testo unico bancario). Ma questo argomento lo svilupperò nell’apposito articolo riguardante la documentazione necessaria e le modalità di acquisizione della stessa.  


La compresenza dei tre requisiti sopra indicati è oggi un’evenienza ormai difficile da riscontrare? Sì è vero, ma chi si trovasse nella situazione delineata è probabilmente titolare di un “tesoretto” anche molto consistente di cui ignora spesso l’esistenza.


In ogni caso anche altri fattori possono operare a favore dei clienti. Un esempio fra tutti è rappresentato dalla seguente ipotesi.


Se si considera che le banche negli ultimi anni sono andate incontro a tutta una serie di operazioni societarie, con fusioni, incorporazioni ecc. ecc., non è infrequente la circostanza che le stesse non siano più in grado di produrre tutte le copie dei contratti conclusi con i clienti dagli istituti di credito preesistenti, nel frattempo cessati, ed a cui sono subentrate “in corsa” nella gestione delle relazioni di c/corrente.  


Se si tiene, poi, conto che la forma scritta è richiesta nei contratti bancari a pena di nullità, a queste non inconsuete carenze, corrisponde il diritto da parte dei correntisti di ottenere il ricalcolo degli interessi al tasso legale (o all’equivalente tasso medio dei BOT come da art. 117 TUB). I risparmi sono in questi casi davvero cospicui.


Come dicevo, però, sarà opportuna la verifica caso per caso, per la quale mi rendo sin da ora disponibile.  




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