Aveva appena visto la luce il primo elenco di esperti (più di mille per meno di cento società) per la composizione della crisi d’impresa che già il legislatore sta pensando di rimettere mano agli indicatori che segnalano la necessità di attivarsi prontamente per un tentativo di salvataggio dell’impresa da un eventuale stato di crisi o di insolvenza latente. La principale novità attesa consiste nella nuova definizione di assetti organizzativi per prevenire la crisi. L'art. 2086 del Codice civile, nella sua formulazione attuale, non descrive infatti il contenuto degli assetti organizzativi necessari per una corretta gestione delle imprese lasciando quindi all’iniziativa del singolo imprenditore l’impostazione di misure utili alla prevenzione della crisi. La modifica legislativa attua la direttiva comunitaria chiarendo i termini e le condizioni in presenza dei quali l'imprenditore deve attivarsi per ricorrere ad un quadro di ristrutturazione, menzionando, tra di essi, anche le esposizioni debitorie in presenza delle quali viene previsto l'intervento dei creditori pubblici qualificati. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure e gli assetti ritenuti idonei dovranno consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi; c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Quanto ai segnali di allarme, ricordiamo: a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie verso creditori pubblici qualificati. Inps e Agenzia delle entrate manterranno l'obbligo di presidio, della situazione debitoria delle imprese al ricorrere di determinate esposizioni, ovvero quando il debito relativo all'imposta sul valore aggiunto scaduto e non versato o affidato all'agente della riscossione è superiore a determinati valori. Il risultato di tutto questo? Da un lato un chiaro e deciso abbandono degli indici OCRI del CNDEC che consentivano una valutazione della gravità della crisi d’impresa in base agli indici studiati sui diversi settori merceologici esistenti, dall’altro una nuova occasione persa di riuscire ad anticipare la crisi spostando l’orizzonte dell’imprenditore dall’obbligo di far emergere una crisi d’impresa ormai conclamata, alla capacità di dirigere e guidare la propria impresa con strumenti (come ad esempio la Balanced scorecard) che consentano una sana gestione aziendale anche in periodi così complessi come gli attuali.